Descrizione
Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali non affidati in concessione a terzi. Tale beneficio può essere concesso solamente in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del debitore o per cause soggettive ostative all’assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo.
Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento degli avvisi di accertamento relativi a più annualità o ne comprendano una sola, notificati dal Comune per il recupero in via ordinaria delle proprie entrate:
La rateizzazione non può essere accordata:
- quando l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
- quando il valore ISEE familiare del richiedente sia superiore agli euro 20.000,00;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- in caso di ricorso avverso l’atto che ne ha generato la pretesa tributaria.