Descrizione
Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Montegrotto Terme del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 di seguito “canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi);
Ai sensi dell’art. 1 comma 816 della L. 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il canone unico patrimoniale è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e
aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.