Descrizione
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all’articolo 7, punto 4, lettere a) e c) del presente Regolamento, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici (antiquariato), le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ove consentito.
Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
L’applicazione del presente canone esclude il prelievo previsto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1 commi da 817 a 836 della Legge n. 160/2019.
A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e
indenne.
Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.