L’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, stabilisce che “I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune”.
Il deposito può essere effettuato dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell’immobile interessato, ma anche dal tecnico professionista incaricato dal medesimo.
NOTA BENE:
- Se il frazionamento interessa una o più particelle sulle quali insistono dei fabbricati esistenti è necessario allegare verifica del rispetto degli asservimenti plano/volumetrici;
- I frazionamenti atti ad adeguare la mappa del catasto terreni a quella dell’urbano devono essere necessariamente accompagnati da copia delle schede catastali dalle quali si deduca l’articolazione delle unità immobiliari;
- Se il frazionamento interessa l’individuazione di aree da cedere al comune a seguito di interventi di pianificazione attuativa o concessioni convenzionate è necessario allegare planimetria con l’individuazione e quantificazione delle aree oggetto di cessione ai fini della verifica delle superfici riportate in convenzione;
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO :
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata del versamento dei diritti di segreteria per un ammontare di € 50,00 (rif.to alla delibera di Giunta Comunale nr. 19/2022)
La stessa verrà inviata via PEC (per le istanze presentate con tale modalità) ovvero potrà essere ritirata presso l’Ufficio Urbanistica negli orari di apertura al pubblico.
Pagina aggiornata il 10/09/2024